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- Capo II - Funzioni, compiti e programmazione
- Art. 5 – I compiti del Comune per i servizi di competenza statale
- Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
- Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.
- Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidati con legge, la quale regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.