1. Al fine di tutelare le situazioni giuridiche soggettive il Comune comunica l’avvio del procedimento amministrativo ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.
  2. L’avvio del procedimento amministrativo viene altresì comunicato agli altri soggetti, diversi dai destinatari, ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.
  3. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento hanno facoltà di
  1. prendere visione degli atti e dei documenti amministrativi;
  2. presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare.
  1. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, né ai procedimenti tributari.
  2. Le disposizioni stesse vengono derogate ove sussistano ragioni d’impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nel procedimento. Resta salva inoltre la facoltà dell’amministrazione di adottare provvedimenti cautelari.
  3. Il Comune adotta le misure regolamentari e organizzative idonee a garantire l’applicazione delle suddette disposizioni.
  4. Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle liberà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche con particolare riferimento alla riservatezza ed alla identità personale.
  5. Le associazioni di protezione ambientale possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale. L’eventuale risarcimento è liquidato in favore dell’Ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell’associazione.