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- Home
- Il Comune
- Statuto Comunale
- Capo III - Partecipazione, diritti dei cittadini, azione popolare, volontariato
- Art. 11 – Le libere forme associative
- Il Comune riconosce il valore pubblico delle attività svolte dalle associazioni di cittadini garantendo i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
Il Comune promuove altresì forme di volontariato per un coinvolgimento della cittadinanza in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce a costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente.
- Conseguentemente, nel pieno rispetto della loro autonomia ed indipendenza, garantisce ad esse:
- il diritto di accesso ai provvedimenti amministrativi;
- il diritto di essere consultate prima dell’adozione di provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, che riguardino direttamente il settore nel quale operano.
- Alle associazioni operanti senza fini di lucro il Comune può erogare contributi economici, può inoltre concedere l’uso di locali comunali da destinare a propria sede, di sale pubbliche e di attrezzature e automezzi per specifiche iniziative o altre forme di agevolazioni finalizzate allo svolgimento dell’attività associativa. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni, servizi dell’ente sono stabilite in apposito Regolamento in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
- Al fine di essere ammesse ad usufruire dei diritti e delle agevolazioni sopra indicate, le associazioni interessate devono inoltrare domanda al Sindaco, allegando copia dello Statuto e dell’atto costitutivo.
- Sull’accoglibilità delle domande ai fini della qualificazione della associazione si pronuncia, adottando specifico atto deliberativo, la Giunta Comunale.