1. Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione popolare.
  2. Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari, generali o limitate a specifiche categorie di cittadini, tra le quali quella di cui alla lettera e), comma 2, del precedente art. 8, per discutere temi di particolare importanza o istituendo organismi permanenti.
  3. Detti organismi possono essere costituiti per materie ed attività specifiche.
  4. Gli organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche  possono essere istituiti mediante adozione da parte del Consiglio Comunale di apposite deliberazioni che ne stabiliscano composizione, compiti e durata.