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- Statuto Comunale
- Capo III - Partecipazione, diritti dei cittadini, azione popolare, volontariato
- Art. 12 – Gli organismi di partecipazione
- Il Comune può adottare ogni iniziativa tendente a promuovere la partecipazione popolare.
- Ciò può avvenire, in particolare, convocando assemblee popolari, generali o limitate a specifiche categorie di cittadini, tra le quali quella di cui alla lettera e), comma 2, del precedente art. 8, per discutere temi di particolare importanza o istituendo organismi permanenti.
- Detti organismi possono essere costituiti per materie ed attività specifiche.
- Gli organismi di partecipazione per materie ed attività specifiche possono essere istituiti mediante adozione da parte del Consiglio Comunale di apposite deliberazioni che ne stabiliscano composizione, compiti e durata.