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- Statuto Comunale
- Capo III - Partecipazione, diritti dei cittadini, azione popolare, volontariato
- Art. 13 – Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazione
- Gli elettori del Comune in numero non inferiore a 150 degli aventi diritto al voto possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l’adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio e dei conto consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi, di adozione degli strumenti di pianificazione pubblica e privata, dei Regolamenti e dello Statuto, atti e provvedimenti concernenti il personale e espropriazioni per pubblica utilità.
- La proposta di iniziativa popolare, accompagnata da una relazione contenente la motivazione e l’indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario, va presentata al protocollo generale dell’Ente.
- Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso del Comune.
- Le proposte di iniziativa popolare sono portate all’esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione, con la partecipazione dei rappresentanti dei pro– ponenti.
- Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su specifici argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.
- La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d’opinione da affidare di norma a ditte specializzate.