Vai al Contenuto
Raggiungi il piè di pagina
- Home
- Il Comune
- Statuto Comunale
- Capo III - Partecipazione, diritti dei cittadini, azione popolare, volontariato
- Art. 14 – I referendum consultivi di iniziativa consiliare
- Al fine di conoscere l’opinione della cittadinanza su argomenti che ricadono sotto la potestà decisionale del Comune e che siano di particolare rilevanza, è consentito indire Referendum consultivi.
- Sono escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa referendaria le seguenti materie:
- statuto comunale;
- regolamenti consiliari;
- tributi;
- bilancio;
- conto consuntivo;
- tariffe comunali;
- nomine e designazioni;
- atti e provvedimenti concernenti il personale;
- espropriazioni per pubblica utilità;
- strumenti di pianificazione pubblica e privata;
- materie già sottoposte a referendum nell’ultimo triennio.
- Il referendum è indetto su richiesta
- del Consiglio Comunale, mediante delibera approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;
- di 150 dei cittadini, residenti nel Comune ed aventi diritto di voto.
- La richiesta di referendum da parte del Consiglio Comunale deve essere promossa da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati, mediante specifica mozione contenente l’indicazione letterale del quesito.
- Il Sindaco provvede a trasmettere detta mozione al Segretario Comunale affinché esprima parere circa l’ammissibilità del referendum stesso.
- La mozione, corredata dal parere suddetto, viene iscritta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale entro 60 giorni dal ricevimento in Comune.
- La richiesta di referendum ad iniziativa popolare deve essere inoltrata al Sindaco e deve essere corredata da:
- i dati anagrafici dei componenti il Comitato promotore;
- l’indicazione letterale del quesito da sottoporre a referendum;
- le firme di sottoscrizione, debitamente autenticate nelle forme di legge.
- Il Segretario Comunale, esaminata la richiesta di referendum ad iniziativa popolare, attesta per iscritto entro 15 giorni il numero di firme valide.
- Nei successivi 15 giorni il Segretario Comunale esprime parere circa l’ammissibilità del referendum stesso.
- L’ammissibilità o meno del referendum ad iniziativa popolare viene pronunciata dalla Giunta Comunale, mediante adozione di specifica deliberazione, sulla base dell’attestazione del Segretario di cui al comma 7 e del parere espresso dallo stesso, entro 45 giorni dalla data di ricevimento in Comune della richiesta.
- La richiesta di referendum ad iniziativa popolare può essere respinta esclusivamente per uno dei seguenti motivi:
- insufficienza del numero di firme valide;
- incompetenza comunale in materia;
- incomprensibilità o indeterminatezza del quesito.
- Qualora il referendum sia deliberato dal Consiglio Comunale o, se di iniziativa popolare, sia dichiarato ammissibile dalla Giunta Comunale, la data di effettuazione viene stabilita dalla Giunta in una domenica compresa tra il 60° e il 120° giorno dalla data di esecutività della deliberazione, e comunque non coincidente con elezioni regionali, provinciali e comunali.
- Le votazioni si svolgono nella sola giornata di domenica, dalle ore 8.00 alle ore 22.00.
- Per la validità del referendum e per la disciplina della campagna elettorale si applicano le norme dei referendum nazionali.
- Nelle materie di cui all’art. 15 del presente statuto, al fine di perseguire il processo di cittadinanza attiva che vede il suo avvio istituzionale nel Consiglio Comunale dei Ragazzi, su richiesta dei promotori del referendum possono essere ammessi al voto i cittadini che abbiano compiuto o compiano i 16 (sedici) anni alla data di effettuazione del referendum.
- All’onere finanziario per le spese comportate dal referendum l’amministrazione comunale farà fronte con mezzi ordinari di bilancio.