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- Il Comune
- Statuto Comunale
- Capo IV - Le attribuzioni degli organi
- Art. 21 – Diritti, doveri e obblighi dei Consiglieri comunali
- I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue Aziende, Istituzioni o Enti dipendenti, con le modalità stabilite dal Regolamento tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, nonché tutti gli atti pubblici utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
- I Consiglieri Comunali hanno diritto di notizia su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo. Il Sindaco o gli Assessori da esso delegati debbono rispondere secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale.
- Un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio Comunale indicando i motivi e le questioni alla base della richiesta. In tal caso il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.
- I Consiglieri Comunali possono proporre emendamenti da apportare allo schema di bilancio annuale, dando nel contempo indicazione dei necessari mezzi di copertura finanziaria, in conformità al vigente Regolamento di contabilità.
- Tutti gli amministratori hanno l’obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
- L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimento normativi a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell’atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.