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- Home
- Il Comune
- Statuto Comunale
- Capo IV - Le attribuzioni degli organi
- Art. 25 – La composizione della Giunta
- La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero da due a quattro Assessori.
- Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche. Il Sindaco ha facoltà di ammettere a partecipare ai lavori della Giunta Comunale i Dirigenti e Funzionari del Comune, cittadini e autorità al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.
- Per la validità delle sedute è richiesto l’intervento di almeno la metà dei suoi componenti.
- La Giunta Comunale delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.
- Possono essere eletti alla carica di Assessore, oltre ai Consiglieri Comunali, anche cittadini di chiara esperienza tecnica e professionale, in possesso dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere, secondo le leggi vigenti.
- Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all’espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio Comunale.
- Non possono far parte della Giunta, il coniuge, gli ascendenti, discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
- I componenti la Giunta Comunale competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.