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- Capo IV - Le attribuzioni degli organi
- Art. 32 – Gli incarichi speciali ai Consiglieri Comunali
- Il Sindaco, sentita la Giunta, può affidare incarichi speciali ad uno o più Consiglieri Comunali, anche a tempo determinato; l’incarico non comporta il trasferimento delle competenze né legittimazione all’emanazione di provvedimenti..
- Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali possono essere nominati alla carica di Consigliere di Amministrazione presso Enti, Istituzioni, Aziende nonché presso Società di capitale costituite a prevalente capitale pubblico, per l’affidamento di attività e servizi di interesse pubblico e partecipate dall’Amministrazione Comunale senza incorrere in alcuna causa di ineleggibilità o di incompatibilità