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- Statuto Comunale
- Capo I - I principi fondamentali
- Art. 3 – I principi di azione: libertà, eguaglianza, solidarietà, giustizia, associazione
- Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
- Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica, economica, sociale e culturale del paese.
- Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si evolve la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
- Promuove e assicura la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da esso dipendenti, in conformità alle norme in materia.
- Assicura il pieno rispetto della dignità umana ai portatori di handicap e riconosce priorità nei programmi e negli interventi pubblici in presenza di accertate gravità onde favorire la loro integrazione nella scuola, nel lavoro, e nelle varie formazioni sociali mediante le modalità stabilite con atti regolamentari.