1. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché alla organizzazione e gestione del personale nell’ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad esso attribuiti.
  2. L’organizzazione degli uffici e dei servizi si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico–amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, l’organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo sono attribuite ai Dirigenti.
  3. Nel rispetto della legge, dello Statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e comunque sulla base dei principi di autonomia, massima funzionalità ed economicità di gestione, responsabilità e professionalità, la Giunta disciplina, con apposito Regolamento, l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
  4. Spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi che la legge e lo Statuto non riservino tra le funzioni di indirizzo e controllo politico–amministrativo degli organi di governo dell’Ente e non rientranti fra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale. Sono attribuiti ai Dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente:
  1. la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
  2. la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso;
  3. la stipulazione dei contratti;
  4. gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
  5. gli atti  amministrazione e gestione del personale;
  6. i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai Regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni ed i permessi a costruire;
  7. tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico–ambientale;
  8. le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
  9. gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
  1. Le funzioni di cui al precedente comma 4, con esclusione di quelle di cui alle lettere f) e g) possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario Comunale nel rispetto delle norme del presente Statuto. Possono altresì essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, in mancanza di Dirigenti e nel caso di non applicazione del precedente comma, ai Responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.
  2. Il Dirigente, il Responsabile degli uffici e dei servizi e il Segretario Comunale, nel caso di cui al comma 5 del presente articolo, sono direttamente responsabili in relazione agli obiettivi dell’Ente, della correttezza amministrativa e dell’efficienza della gestione.
  3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine il Regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, in base all’art. 2229 del Codice Civile oppure di alto valore in base all’art. 2222 dello stesso Codice.
  4. La copertura dei posti dei Dirigenti, dei Responsabili dei servizi e degli uffici, o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
  5. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica solo in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte  specializzazioni o funzionari dell’area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell’Ente.
  6. E’ di competenza della Giunta e del Sindaco disciplinare la durata massima dell’incarico, il trattamento economico, il riconoscimento dell’indennità «ad personam» all’incaricato commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
  7. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal Regolamento, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco o della Giunta o dell’Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata o negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L’attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni a seguito di concorsi.
  8. Il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina altresì la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
  9. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro stipulati in base alla vigente normativa.
  10. I Responsabili degli uffici e dei servizi hanno l’obbligo di astenersi dall’esprimere pareri di regolarità tecnica e contabile sugli atti deliberativi e dall’adottare atti di gestione di propria competenza nel caso in cui gli stessi provvedimenti riguardino interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
  11. Con apposito regolamento, in conformità alle disposizioni di legge vigenti ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro, si norma la materia della disciplina del personale dipendente.