1. Previa stipula di una convenzione, il Sindaco può procedere, ai sensi del precedente art. 30, comma 8, alla nomina del Direttore Generale che dovrà provvedere anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i Comuni convenzionati.
  2. In assenza della convenzione di cui al precedente comma, il Sindaco può conferire al Segretario Comunale, ai sensi del precedente art. 30, comma 8, le funzioni di Direttore Generale.
  3. Al Direttore Generale compete
    1. attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco;
    2. la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi;
    3. la proposta del piano esecutivo di gestione.
  4. A tali fini al Direttore Generale rispondono, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate, i Responsabili degli uffici e dei servizi dell’Ente ad eccezione del Segretario Comunale.
  5. Previa deliberazione della Giunta Comunale il Direttore Generale può essere revocato dal Sindaco prima dello scadere dell’incarico che comunque non può eccedere la durata del mandato del Sindaco.