37 – Il Segretario Comunale
- Il Comune ha un Segretario titolare funzionario pubblico che dipende dall’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all’Albo.
- La legge e il Regolamento[2] disciplinano l’intera materia e gli istituti relativi al Segretario; il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi.
- Il Segretario del Comune è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme e delle disposizioni contenute nella legge e del Regolamento. La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato e il Segretario continua a esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
- Il Segretario del Comune, sempre nel rispetto delle norme e disposizioni richiamate al precedente comma 3, può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazione dei doveri d’ufficio
- Il Segretario, ove non si sia provveduto alla nomina di un Direttore Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell’attività degli uffici o dei Responsabili.
- Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico–amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti. Qualora il Sindaco lo richieda, per particolari atti o provvedimenti, il Segretario Comunale svolgerà i compiti sopra richiamati anche a mezzo di relazioni e contributi scritti.
- Il Segretario Comunale
- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell’ interesse dell’Ente;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
- Il segretario Comunale, inoltre, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale ha la responsabilità gestionale per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell’Ente.
- Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dalla legge, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina secondo l’ordinamento dell’Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale.
- Il Segretario Comunale, ove non sia stato nominato un Direttore Generale, è il responsabile del personale, partecipa alle riunioni con le organizzazioni sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale esercitando autonomi poteri di spesa.
- E’ data facoltà al Segretario Comunale, nell’ambito delle proprie funzioni, di conferire la competenza per particolari determinazioni o atti, ai dipendenti apicali che ricoprano posti in dotazione organica per il cui accesso dall’esterno è previsto il possesso del diploma di laurea.
- Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere l’individuazione di un vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.