37 – Il Segretario Comunale

  1. Il Comune ha un Segretario titolare funzionario pubblico che dipende dall’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all’Albo.
  2. La legge e il Regolamento[2] disciplinano l’intera materia e gli istituti relativi al Segretario; il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi.
  3. Il Segretario del Comune è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme e delle disposizioni contenute nella legge e del Regolamento. La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato e il Segretario continua a esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato.
  4. Il Segretario del Comune, sempre nel rispetto delle norme e disposizioni richiamate al precedente comma 3, può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazione dei doveri d’ufficio
  5. Il Segretario, ove non si sia provveduto alla nomina di un Direttore Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell’attività degli uffici o dei Responsabili.
  6. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico–amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti. Qualora il Sindaco lo richieda, per particolari atti o provvedimenti, il Segretario Comunale svolgerà i compiti sopra richiamati anche a mezzo di relazioni e contributi scritti.
  7. Il Segretario Comunale
    1. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
    2. può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell’ interesse dell’Ente;
    3. esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco.
  8. Il segretario Comunale, inoltre, in caso di conferimento delle funzioni di Direttore Generale ha la responsabilità gestionale per l’attuazione degli obiettivi fissati dagli organi politici dell’Ente.
  9. Il Sindaco, ove si avvalga della facoltà prevista dalla legge, contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale disciplina secondo l’ordinamento dell’Ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale.
  10. Il Segretario Comunale, ove non sia stato nominato un Direttore Generale, è il responsabile del personale, partecipa alle riunioni con le organizzazioni sindacali dei dipendenti a pieno titolo ed adotta tutti i provvedimenti di gestione del personale esercitando autonomi poteri di spesa.
  11. E’ data facoltà al Segretario Comunale, nell’ambito delle proprie funzioni, di conferire la competenza per particolari determinazioni o atti, ai dipendenti apicali che ricoprano posti in dotazione organica per il cui accesso dall’esterno è previsto il possesso del diploma di laurea.
  12. Il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere l’individuazione di un vicesegretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.