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- Statuto Comunale
- Capo VI - I servizi pubblici
- Art. 39 – I servizi pubblici locali
- Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto l’attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
- Il Comune gestisce i servizi pubblici locali di rilevanza economica o privi di rilevanza economica nel rispetto delle disposizioni di legge.
- Il Comune può procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
- Le tariffe dei servizi pubblici locali sono determinate dalla Giunta in misura tale da assicurare l’equilibrio economico finanziario dell’investimento e della annessa gestione.
- Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano sempre al Consiglio Comunale.
- Ai servizi pubblici locali si applica quanto previsto dalla legge relativamente alla loro quantità ed alla carta dei servizi.