1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto l’attività rivolta a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
  2. Il Comune gestisce i servizi pubblici locali di rilevanza economica o privi di rilevanza economica nel rispetto delle disposizioni di legge.
  3. Il Comune può procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
  4. Le tariffe dei servizi pubblici locali sono determinate dalla Giunta in misura tale da assicurare l’equilibrio economico finanziario dell’investimento e della annessa gestione.
  5. Le decisioni sulle modalità di gestione dei servizi pubblici spettano sempre al Consiglio Comunale.
  6. Ai servizi pubblici locali si applica quanto previsto dalla legge relativamente alla loro quantità ed alla carta dei servizi.