1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune può stipulare con altri Comuni e con altri Enti  apposite convenzioni.
  2. La convenzione deve stabilire i fini, la durata, la forma di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
  3. Per la gestione a tempo indeterminato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un’opera lo Stato o la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria, previa statuizione di un disciplinare tipo.
  4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l’esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti stessi, ovvero la delega di funzioni degli enti partecipanti all’accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.