1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi, anche sociali, e l’esercizio associato di funzioni, può costituire un Consorzio secondo le norme previste per le Aziende speciali in quanto compatibili. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.
  2. A tal fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, una convenzione unicamente allo Statuto del Consorzio.
  3. Analoga deliberazione sarà adottata dagli altri Comuni ed Enti aderenti al Consorzio.
  4. La convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili e deve prevedere la trasmissione agli enti aderenti, degli atti fondamentali del Consorzio; lo Statuto,