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- Capo VI - I servizi pubblici
- Art. 42 – Le istituzioni
- L’Istituzione è organismo strumentale del Comune per l’esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
- Organi dell’Istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
- Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati ed eventualmente revocati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
- Le incompatibilità, le modalità di funzionamento degli organi, le finalità e gli indirizzi della Istituzione nonché gli atti da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, sono stabiliti dal Regolamento istitutivo dell’istituzione stessa.
- L’Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza, ed economicità e ha l’obbligo del pareggio del bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. All’Istituzione è esteso il controllo del Revisore del Conto del Comune.