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- Capo VI - I servizi pubblici
- Art. 43 – Le aziende speciali
- L’Azienda speciale è Ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
- Organi dell’Azienda sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore al quale compete la responsabilità gestionale.
- La nomina e l’eventuale revoca dei rappresentanti dei Comune presso le Aziende speciali spettano al Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
- L’Azienda uniforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
- Nell’ambito della legge, l’ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali sono disciplinate dal proprio Statuto e dai Regolamenti.
- L’Ente Locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- Lo Statuto dell’Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione nonché forme autonome di verifica della gestione