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- Statuto Comunale
- Capo VII - Finanza e controllo di gestione
- Art. 48 – Il servizio di tesoreria
- Il Comune ha un servizio di tesoreria affidato ad uno dei soggetti autorizzati, delegato alla gestione finanziaria dell’Ente locale e finalizzato, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti comunali e da norme pattizie.
- I rapporti tra il Comune ed il Tesoriere sono regolati dalle vigenti disposizioni legislative e dal Regolamento di Contabilità.
- L’incarico di Tesoriere è incompatibile con quello di dipendente del Comune.
- Il Tesoriere non può essere parente o affine entro il secondo grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali, del Segretario Comunale e del Direttore Generale se nominato.