1. Al fine di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee, la Giunta determina a consuntivo gli indici di efficienza e di efficacia relativi ai servizi.
  2. In caso di difformità dei dati rilevati rispetto a quelli di realtà omogenee la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio i provvedimenti adottati con il ripristino della conformità.