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- Statuto Comunale
- Capo VII - Finanza e controllo di gestione
- Art. 50 – La verifica dell’efficienza ed efficacia
- Al fine di consentire valutazioni di efficienza ed efficacia dei servizi svolti e di consentire confronti con realtà omogenee, la Giunta determina a consuntivo gli indici di efficienza e di efficacia relativi ai servizi.
- In caso di difformità dei dati rilevati rispetto a quelli di realtà omogenee la Giunta è tenuta a comunicare al Consiglio i provvedimenti adottati con il ripristino della conformità.