Nomina
La nomina dei Presidenti di seggio è effettuata dal Presidente della Corte d'Appello competente per territorio, così come disposto dall'art. 35 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, tra le persone iscritte all'Albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale, istituito dalla legge 21 marzo 1990, n. 53. L'ufficio di Presidente è obbligatorio e nei confronti di coloro che, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono previste delle sanzioni penali. Il Presidente nominato riceve copia del decreto emesso dalla Corte d'Appello attraverso un messo notificatore.
Il Presidente di seggio è considerato, per ogni effetto di legge, pubblico ufficiale durante l'esercizio delle sue funzioni.

Modalità di iscrizione all'Albo

Gli elettori che desiderano iscriversi nell'albo delle persone idonee all'Ufficio di Presidente di seggio elettorale devono presentare domanda alla Corte d'Appello competente per territorio, per tramite del Sindaco del proprio Comune di residenza entro il 31 ottobre. L'iscrizione è gratuita e dura a vita.

Requisiti

Per poter essere iscritti all'Albo, gli elettori devono:

  • Essere cittadini italiani
  • Essere iscritti nelle liste elettorali del Comune
  • Aver conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di scuola media superiore)
  • Non aver superato il 70º anno di età

Sono esclusi dalle funzioni di presidente dell’Ufficio elettorale di sezione:

  • I dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
  • Gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
  • I medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
  • I segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
  • I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
Competenze

Il Presidente di seggio:

  • Riceve dal Sindaco tutto il materiale occorrente per la votazione (bollo della Sezione, elenco degli elettori, manifesti contenenti i nominativi dei candidati, verbali di nomina degli Scrutatori, designazioni dei rappresentanti di lista, schede elettorali, matite copiative, urne, ...)
  • Costituisce l'Ufficio elettorale di Sezione, chiamando a farne parte gli scrutatori nominati secondo la legge ed il segretario, da lui stesso designato. Provvede alla sostituzione degli scrutatori eventualmente assenti.
  • Sceglie lo scrutatore che assolve anche la funzione di vicepresidente.
  • Accredita i rappresentanti di lista eventualmente nominati presso il seggio
  • Sovrintende e garantisce la regolarità di tutte le operazioni compiute dall'Ufficio elettorale di Sezione
  • È incaricato della polizia dell'adunanza (può disporre, dunque, degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate in caso di disordini durante le operazioni elettorali)
  • Decide - udito, in ogni caso, il parere degli scrutatori - sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che siano sollevati intorno alle operazioni della sezione, e sui reclami, anche orali, e le proteste che gli vengono presentati
  • Durante le operazioni di scrutinio, si esprime sull'attribuzione dei voti e delle preferenze
  • È responsabile della consegna al Sindaco dei plichi contenente i documenti e gli atti relativi alle operazioni elettorali della propria Sezione. Durante lo spostamento del materiale elettorale dal seggio all'edificio del Comune, il presidente può essere scortato dalla Forza Pubblica che al contempo garantisce da furti e sostituzioni delle schede scrutinate, e vigila l'operato dei pubblici ufficiali del seggio (presidente e segretario). La Forza Pubblica è composta da Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Vigili Urbani o altro personale militare che risiede presso il seggio durante le elezioni.

Altre competenze di maggior dettaglio contenute nella guida per i Presidenti di Seggio che il Ministero dell'Interno consegna insieme al materiale elettorale, sono:

  • Autentica le schede elettorali facendole firmare agli scrutatori e timbrandole in sede di costituzione del seggio (il giorno precedente alle elezioni)
  • Sigilla con nastro adesivo porte e finestre dell'aula elettorale durante la chiusura serale del seggio, dal giorno precedente alle elezioni sino allo scrutinio.
  • Garantisce una presenza di almeno tre persone nel seggio per tutta la durata dell'ufficio elettorale, delle quali una è il Presidente stesso oppure il vice
  • Consegna le schede all'elettore, le imbuca nell'urna. In fase di spoglio elettorale, apre le schede e decide se sono valide, bianche o nulle. La decisione spetta al solo Presidente, sentiti gli scrutatori, il segretario e i rappresentanti di lista presenti, ma senza una loro votazione in merito a schede bianche o nulle. Eventuali contestazioni di componenti del seggio o dei rappresentanti di lista sono riportate a verbale