Che cos'è

L'albo dei Giudici Popolariè l'elenco delle persone idonee all'ufficio di giudice popolare presso la Corte d'Assise di primo grado e secondo grado, costituito dai nominativi dei cittadini che presentano apposita domanda e che risultano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per essere designati giudici popolari nella Corte d'Assise di primo e di secondo grado.

Requisiti

CORTE D'ASSISE (PRIMO GRADO)

  • Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
  • Buona condotta morale
  • Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni
  • Titolo di studio di scuola media inferiore

CORTE D'ASSISE D'APPELLO (SECONDO GRADO)

  • Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
  • Buona condotta morale
  • Età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni
  • Titolo di studio di scuola media superiore
     

Non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare 

I magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;

Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;

I ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Modalità di iscrizione all'Albo

La domanda di iscrizione all'albo può essere presentata entro il 31 luglio di ogni anno dispari presso l'Ufficio Protocollo del Comune.

L'eventuale richiesta di cancellazione dall'Albo deve essere presentata nello stesso periodo.