Nomina

La nomina degli Scrutatori è effettuata dalla commissione elettorale comunale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 95/1989, come sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge n. 270/2005, ulteriormente modificato dalla legge n. 22/2006), tra gli elettori iscritti nell'Albo unico degli Scrutatori di seggio elettorale.
La nomina è compito di una Commissione Elettorale che si riunisce in pubblica adunanza nella sede del Comune e assegna gli incarichi per tutte le sezioni elettorali presenti nel territorio del Comune. Comunicazione della riunione è affissa due giorni prima nell'albo pretorio dell'edificio comunale. Membri e poteri della Commissione Elettorale sono disciplinati dal D.P.R. n.223 del 20 marzo 1967.
Lo Scrutatore incaricato riceve copia della nomina a firma del Sindaco attraverso un messo notificatore del Comune, al quale restituisce una firma per presa visione. La comunicazione avviene una ventina di giorni prima delle elezioni. L'ufficio di Scrutatore di seggio è obbligatorio per le persone designate. Lo scrutatore designato può rinunciare per gravi e giustificati motivi all'incarico, comunicandolo entro 48 ore dalla notifica all'anagrafe.
In tale caso, non si riunisce nuovamente la Commissione Elettorale ed è direttamente l'Ufficio Elettorale ad effettuare una nuova chiamata.
Lo Scrutatore di seggio è considerato, per ogni effetto di legge, pubblico ufficiale durante l'esercizio delle sue funzioni.
Come gli altri membri del seggio, e delle forze di polizia coinvolte, lo scrutatore ha facoltà di votare presso il seggio in cui svolge l'ufficio elettorale, anche se diverso da quello in cui è iscritto nelle liste.

Modalità di iscrizione all'Albo
Gli elettori che desiderano iscriversi nell'Albo unico degli Scrutatori di seggio elettorale devono presentare domanda al proprio Sindaco entro il mese di novembre, presentandosi all'anagrafe del Comune di residenza. L'iscrizione è gratuita e dura a vita.

Requisiti

Per poter essere iscritti all'Albo, gli elettori devono:

  • Essere cittadini italiani
  • Essere iscritti nelle liste elettorali del Comune
  • Avere assolto agli obblighi scolastici
Cause di incompatibilità

Sono, in ogni caso, esclusi dalle funzioni di Scrutatore di seggio elettorale:

  • I dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
  • Gli appartenenti a Forze Armate in servizio;
  • I medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
  • I segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
  • I candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione;
  • I rappresentanti di lista, che sono scelti dai candidati alle elezioni per controllare irregolarità nei loro confronti durante lo spoglio elettorale.
Competenze

Lo Scrutatore di seggio:

  • appone la propria firma sulle schede elettorali della Sezione prima dell'apertura della votazione
  • identifica ogni elettore che si reca a votare presso la Sezione elettorale
  • compila il registro degli elettori con l'indicazione del documento d'identità ed annota il numero della tessera elettorale esibiti dal votante
  • vidima il libretto elettorale
  • certifica che l'elettore ha votato
  • assiste il Presidente di seggio nell'esercizio delle sue funzioni e redige le tabelle di scrutinio durante le operazioni di spoglio dei voti