Nomina
La nomina degli Scrutatori è effettuata dalla commissione elettorale comunale, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 95/1989, come sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge n. 270/2005, ulteriormente modificato dalla legge n. 22/2006), tra gli elettori iscritti nell'Albo unico degli Scrutatori di seggio elettorale.
La nomina è compito di una Commissione Elettorale che si riunisce in pubblica adunanza nella sede del Comune e assegna gli incarichi per tutte le sezioni elettorali presenti nel territorio del Comune. Comunicazione della riunione è affissa due giorni prima nell'albo pretorio dell'edificio comunale. Membri e poteri della Commissione Elettorale sono disciplinati dal D.P.R. n.223 del 20 marzo 1967.
Lo Scrutatore incaricato riceve copia della nomina a firma del Sindaco attraverso un messo notificatore del Comune, al quale restituisce una firma per presa visione. La comunicazione avviene una ventina di giorni prima delle elezioni. L'ufficio di Scrutatore di seggio è obbligatorio per le persone designate. Lo scrutatore designato può rinunciare per gravi e giustificati motivi all'incarico, comunicandolo entro 48 ore dalla notifica all'anagrafe.
In tale caso, non si riunisce nuovamente la Commissione Elettorale ed è direttamente l'Ufficio Elettorale ad effettuare una nuova chiamata.
Lo Scrutatore di seggio è considerato, per ogni effetto di legge, pubblico ufficiale durante l'esercizio delle sue funzioni.
Come gli altri membri del seggio, e delle forze di polizia coinvolte, lo scrutatore ha facoltà di votare presso il seggio in cui svolge l'ufficio elettorale, anche se diverso da quello in cui è iscritto nelle liste.
Modalità di iscrizione all'Albo
Gli elettori che desiderano iscriversi nell'Albo unico degli Scrutatori di seggio elettorale devono presentare domanda al proprio Sindaco entro il mese di novembre, presentandosi all'anagrafe del Comune di residenza. L'iscrizione è gratuita e dura a vita.