Pubblicazioni di matrimonio:
La pubblicazione viene effettuata per otto giorni consecutivi e il matrimonio non può essere celebrato prima del 4° giorno successivo agli 8 giorni.
Se il matrimonio non è celebrato nei 180 giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
E’ possibile chiedere le pubblicazioni per matrimonio solo se almeno uno dei nubendi è residente nel Comune di Pagazzano.
La richiesta di pubblicazione deve essere presentata anzitempo per consentire all’ufficio l’acquisizione della documentazione necessaria, ma comunque non prima di 6 mesi dalla data del matrimonio.

Matrimonio civile

La celebrazione avviene in forma pubblica nella casa comunale davanti all’Ufficiale dello Stato Civile (Sindaco o suo delegato) al quale è stata fatta la richiesta di pubblicazione. L’Ufficiale dello Stato Civile alla presenza di due testimoni da lettura degli art. 143, 144 e 147 del Codice Civile e riceve dagli sposi la dichiarazione che intendono prendersi per marito e moglie. L’atto di matrimonio deve essere sottoscritto dagli sposi, dai testimoni e dall’Ufficiale dello Stato Civile.
Nell’atto di matrimonio è possibile inserire il riconoscimento dei figli ai fini della legittimazione e dichiarare scelte di carattere patrimoniale.
Il giorno e l’orario vanno comunque concordati preventivamente con l’Ufficiale dello Stato Civile.

I documenti richiesti per il matrimonio civile sono:

  • È Documento d’identità dei nubendi;
  • È Copia documento d’identita’ dei testimoni
  • È Delega del comune di provenienza degli sposi: qualora le pubblicazioni di matrimonio siano state effettuate in un comune diverso da quello di celebrazione;
  • È Dichiarazione della scelta del regime patrimoniale: comunione o separazione dei beni, con precisa indicazione di quale legge applicare nel caso in cui gli sposi, o uno di essi, siano cittadini stranieri (legge italiana o legge dello stato di appartenenza)
Matrimonio religioso
  • Matrimonio concordatario: è celebrato dal Parroco che ha chiesto la pubblicazione o suo delegato. Il celebrante dovrà leggere agli sposi gli articoli del Codice Civile;
  • Matrimonio acattolico: è celebrato dal Ministro di culto competente territorialmente. La nomina e l’ambito territoriale devono essere riconosciute con provvedimento del Ministero dell’Interno. L’intenzione di contrarre matrimonio valido agli effetti civili con uno dei riti acattolici deve essere dichiarata al momento della richiesta delle pubblicazioni, poiché in alcuni di essi non è prevista la lettura da parte del celebrante degli articoli del Codice Civile. Al momento della richiesta di pubblicazioni, ad esclusione del rito ebraico, sarà l’Ufficiale dello Stato Civile che spiegherà i diritti e i doveri dei coniugi dando ad essi lettura degli artt. 143, 144 e 147 del Codice Civile.

I documenti richiesti per il matrimonio religioso sono:

  • È Documento d’identità dei nubendi;
  • È Richiesta del Parroco o del Ministro di Culto per i matrimoni che s’intendono celebrare con il rito concordatario o acattolico;

I minorenni che hanno compiuto i sedici anni possono chiedere le pubblicazioni di matrimonio soltanto dopo aver ottenuto dal competente TRIBUNALE DEI MINORENNI l’apposito decreto previsto dall’art. 84 del Codice Civile.

Le vedove e le divorziate non possono contrarre matrimonio se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Il Tribunale con Decreto può autorizzare (prima dei 300 giorni) il matrimonio quando è escluso lo stato di gravidanza. In alternativa per le divorziate è ammessa la presentazione della copia della sentenza di divorzio con l’indicazione dell’art. 3 Legge 898/1970.

I cittadini stranieri devono presentare il nulla osta rilasciato dall’autorità competente (Ambasciata o Consolato del proprio paese presente in Italia) dal quale deve risultare che in base alle leggi del proprio Stato nulla osta al matrimonio, e che quindi il matrimonio celebrato in Italia è riconosciuto dal Paese straniero.  Tale dichiarazione dovrà contenere tutte le generalità del cittadino (nome-cognome-luogo e data di nascita-paternità e maternità-cittadinanza-stato civile e residenza). Se nella suddetta dichiarazione non è precisato il luogo o la data di nascita o la paternità o la maternità, devono altresì presentare l’atto di nascita. I documenti presentati devono essere legalizzati presso l’autorità competente (Prefettura). (Se la certificazione viene emessa dal Comune straniero, la legalizzazione e la traduzione dovranno essere effettuate dal Consolato o Ambasciata italiana presenti sul territorio straniero.)

E’ opportuno che i nubendi, per questioni inerenti la competenza di trascrizione dell’atto di matrimonio, NON TRASFERISCANO LA RESIDENZA nel periodo che intercorre dalla data delle pubblicazioni alla data del matrimonio.