- Matrimonio concordatario: è celebrato dal Parroco che ha chiesto la pubblicazione o suo delegato. Il celebrante dovrà leggere agli sposi gli articoli del Codice Civile;
- Matrimonio acattolico: è celebrato dal Ministro di culto competente territorialmente. La nomina e l’ambito territoriale devono essere riconosciute con provvedimento del Ministero dell’Interno. L’intenzione di contrarre matrimonio valido agli effetti civili con uno dei riti acattolici deve essere dichiarata al momento della richiesta delle pubblicazioni, poiché in alcuni di essi non è prevista la lettura da parte del celebrante degli articoli del Codice Civile. Al momento della richiesta di pubblicazioni, ad esclusione del rito ebraico, sarà l’Ufficiale dello Stato Civile che spiegherà i diritti e i doveri dei coniugi dando ad essi lettura degli artt. 143, 144 e 147 del Codice Civile.
I documenti richiesti per il matrimonio religioso sono:
- È Documento d’identità dei nubendi;
- È Richiesta del Parroco o del Ministro di Culto per i matrimoni che s’intendono celebrare con il rito concordatario o acattolico;
I minorenni che hanno compiuto i sedici anni possono chiedere le pubblicazioni di matrimonio soltanto dopo aver ottenuto dal competente TRIBUNALE DEI MINORENNI l’apposito decreto previsto dall’art. 84 del Codice Civile.
Le vedove e le divorziate non possono contrarre matrimonio se non dopo 300 giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Il Tribunale con Decreto può autorizzare (prima dei 300 giorni) il matrimonio quando è escluso lo stato di gravidanza. In alternativa per le divorziate è ammessa la presentazione della copia della sentenza di divorzio con l’indicazione dell’art. 3 Legge 898/1970.
I cittadini stranieri devono presentare il nulla osta rilasciato dall’autorità competente (Ambasciata o Consolato del proprio paese presente in Italia) dal quale deve risultare che in base alle leggi del proprio Stato nulla osta al matrimonio, e che quindi il matrimonio celebrato in Italia è riconosciuto dal Paese straniero. Tale dichiarazione dovrà contenere tutte le generalità del cittadino (nome-cognome-luogo e data di nascita-paternità e maternità-cittadinanza-stato civile e residenza). Se nella suddetta dichiarazione non è precisato il luogo o la data di nascita o la paternità o la maternità, devono altresì presentare l’atto di nascita. I documenti presentati devono essere legalizzati presso l’autorità competente (Prefettura). (Se la certificazione viene emessa dal Comune straniero, la legalizzazione e la traduzione dovranno essere effettuate dal Consolato o Ambasciata italiana presenti sul territorio straniero.)
E’ opportuno che i nubendi, per questioni inerenti la competenza di trascrizione dell’atto di matrimonio, NON TRASFERISCANO LA RESIDENZA nel periodo che intercorre dalla data delle pubblicazioni alla data del matrimonio.