Dall'1 gennaio 2012 i certificati rilasciati per gli uffici pubblici sono sostituiti obbligatoriamente da autocertificazione.

Dal 1 gennaio 2012 agli uffici pubblici E' VIETATO rilasciare certificati in ordine a stati, qualità personali e fatti, da esibire ad altre pubbliche amministrazioni o ai privati gestori di pubblico servizio (art. 40, D.P.R. 445/2000).
La nuova norma rafforza il concetto che, nei rapporti con la pubblica amministrazione o con i privati gestori di pubblici servizi, la produzione di certificati venga sempre sostituita dalla presentazione di dichiarazioni sostituitve di certificazioni e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
Si ricorda comunque che il cittadino può SEMPRE compilare e consegnare le autocertificazioni, anche quando abbia a che fare con istituzioni private: Banche, assicurazioni, agenzie, poste, notai ecc.... L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 DPR 445) ed è esente da imposta di bollo o diritto di segreteria e non è necessaria l'autenticazione della firma.
I certificati pertanto, dal 1 gennaio 2012, saranno validi solo per i rapporti tra privati e gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe dovranno apporre sui certificati richiesti,  a pena di nullità, la seguente dicitura:
 "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".