La cittadinanza italiana, basata principalmente sullo "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano, è regolata attualmente dalla legge 5 febbraio 1992, n.91 e successive modifiche e integrazioni, e dai regolamenti di esecuzione.

I principi su cui si basa la cittadinanza italiana sono:

  • È la trasmissibilità della cittadinanza per discendenza “iure sanguinis”
  • È l’acquisto “iure soli” (per nascita sul territorio) in alcuni casi
  • È la possibilità della doppia cittadinanza
  • È  la manifestazione di volontà per acquisto e perdita

INFORMAZIONI
Per fissare la data in cui si potrà rendere la dichiarazione di elezione di cittadinanza l'interessato, in possesso dei requisiti e della documentazione summenzionata, dovrà:

  • Recarsi presso l'Ufficio di Stato Civile negli orari di apertura al pubblico;

oppure

  • contattare telefonicamente l'Ufficio di Stato Civile: tel 0363-814629 int. 12
Per matrimonio con cittadino italiano

La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa per matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti:

  1. Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio
  2. Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio

Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi. 

Cosa fare:

La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza. Se risiedi all’estero, puoi presentare domanda alla competente Autorità diplomatico-consolare. L’istanza, compilata sull’apposito modello, sul quale va apposta una marca da bollo da 14,62 euro deve essere corredata oltre che della documentazione di rito, dalla ricevuta di versamento di un contributo pari a € 200,00.

Documentazione Richiesta:

  • estratto dell’atto di nascita tradotto e legalizzato secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda;
  • certificato penale del Paese di origine e di eventuali Paesi terzi di residenza, debitamente tradotto e legalizzato, secondo le indicazioni contenute nel modello di domanda. 
  • titolo di soggiorno;
  • atto integrale di matrimonio;
  • stato di famiglia;
  • certificato storico di residenza;
  • certificato di cittadinanza italiana del coniuge;
  • eventuale certificato del riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide

Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento devi prestare giuramento al Comune di residenza in Italia o presso l’Autorità diplomatico-consolare all’estero e dal giorno successivo acquisterai la cittadinanza italiana.

  • Utilizzare il Modello A cittadinanza per matrimonio.
Per residenza in Italia 

La cittadinanza, ai sensi dell' articolo 4, c.2 e dell'art. 9, della Legge 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa:​

  • ​Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni (art.9,c.1 lett.a)
  • Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione (art.9, c.1, lett. b)
  • Allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano (art.9 c.1, lett.c)
  • Al cittadino di uno Stato U.E. se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.d)
  • All’apolide e al rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.e) combinato disposto art.16 c.2)
  • Allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.f)
  • Allo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data (art.4, c.2).

I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza (art 14 L.91/92). 

Cosa devi fare:
La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura del luogo di residenza. Se risiedi all’estero, puoi presentare domanda alla competente Autorità diplomatico-consolare. L’istanza, compilata sull’apposito modello, sul quale va apposta una marca da bollo da 14,62 euro, deve essere corredata, oltre che dalla documentazione di rito, dalla ricevuta di versamento di un contributo pari a € 200,00.

Documentazione Richiesta:

  • estratto dell’atto di nascita completo di tutte le generalità;
  • certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza;
  • certificato/i storico/i di residenza;
  • titolo di soggiorno;
  • stato di famiglia;
  • modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti negli ultimi tre anni;
  • certificato di cittadinanza italiana del genitore o dell’ascendente in linea retta fino al II°grado (art.9 ,c.1, lett.a);
  • sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale (art.9, c.1, lett.b);
  • documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all’estero, alle dipendenze dello Stato (art.9, c.1, lett.c);
  • certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato (art.9, c.1, lett.e) e art.16, c.2).

Entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, devi prestare giuramento presso il Comune di residenza o presso l’Autorità diplomatico-consolare all’estero e dal giorno successivo al giuramento acquisterai la cittadinanza italiana.

  • Utilizzare il Modello B cittadinanza per residenza.
Acquisto cittadinanza italiana dello straniero nato in italia

I requisiti per poter acquistare la cittadinanza italiana, se lo straniero nasce in Italia sono:

  • Il possesso della cittadinanza straniera (comunitaria o extracomunitaria);
  • La nascita in Italia;
  • Il mantenimento della residenza legale ininterrotta dalla nascita al compimento del 18° anno:
  • L'interessato deve essere stato iscritto in modo ininterrotto nell'anagrafe (anche di Comuni diversi) dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età;
  • La regolarità del soggiorno sul territorio italiano;

Se lo straniero è nato in Italia e possiede tali requisiti, può rendere la dichiarazione di elezione di cittadinanza all'ufficiale di Stato civile del Comune di residenza dal 18° anno fino al compimento del 19° anno.

L'interessato dovrà essere in possesso della seguente documentazione:

  1. Passaporto straniero o certificato di cittadinanza;
  2. Estratto dell'atto di nascita;
  3. Certificato storico di residenza dalla nascita: la mancata iscrizione anagrafica alla nascita del minore non è pregiudizievole ai fini dell'acquisto della cittadinanza, se l'interessato può produrre una documentazione idonea a dimostrare l'effettiva presenza dello stesso in Italia prima della regolarizzazione anagrafica producendo attestazioni di iscrizioni scolastiche, certificati di vaccinazione, ecc. certificati medici (circolare Ministero Interno 22/2007)
  4. Documento attestante la regolarità del soggiorno sul territorio italiano: se l'interessato non può dimostrare la continuità del permesso di soggiorno, avendo i genitori omesso di farne richiesta, tale condizione non può ritenersi pregiudizievole all'acquisto della cittadinanza, ma possono essere prodotti certificati di iscrizione scuola dell'obbligo, attestazioni di vaccinazioni certificati medici ecc.(circolare Ministero Interno 22/2007)
  5. Attestazione versamento contributo di € 200,00 sul conto corrente n.809020 intestato a 'Ministero dell'Interno DLCI - cittadinanza'.

ATTENZIONE:

È permessa l'iscrizione anagrafica tardiva supportata dalla documentazione summenzionata solo se:

  • La nascita sia stata regolarmente denunciata avanti ad un Ufficiale di stato Civile presso un qualunque Comune italiano;
  • Almeno uno dei genitori sia stato legalmente residente in Italia al momento della nascita;

La documentazione ad integrazione della dimostrazione della continuità del permesso di soggiorno è sufficiente se sussistono comunque le seguenti condizioni:

  • a) la nascita sia stata regolarmente denunciata avanti ad un Ufficiale di stato Civile presso un qualunque Comune italiano;
  • b) almeno uno dei genitori sia stato legalmente residente in Italia al momento della nascita;
  • c) i genitori devono aver mantenuto la regolarità del soggiorno almeno fino a quando il figlio abbia ottenuto un titolo di soggiorno autonomo.
  • Utilizzare il Modello dichiarazione di volontà.