La denuncia di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso per tutti i decessi avvenuti nel territorio del Comune. Se il termine delle ventiquattro ore è passato la denuncia deve essere comunque resa nel più breve tempo possibile.
La denuncia di morte è resa da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato (impresa di pompe funebri) o, in mancanza, da qualunque persona informata del decesso.
Per i decessi avvenuti in abitazione privata, chi rende la denuncia deve presentare la scheda di morte ISTAT redatta e sottoscritta dal medico curante.
Per i decessi avvenuti presso strutture sanitarie o socio-sanitarie, chi rende la denuncia, unitamente alla scheda di morte ISTAT, deve presentare l’avviso di morte ovvero il modulo per trasporto di salma (nel caso che, dopo il decesso, i congiunti abbiano richiesto il trasporto della salma presso un’abitazione privata od altra struttura abilitata); tale documentazione è redatta e rilasciata dal personale della struttura ove è avvenuto il decesso.

Cremazione:

L’autorizzazione alla cremazione è rilasciata nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

  • La disposizione testamentaria del defunto;
  • L’iscrizione del defunto al momento del decesso ad una delle associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
  • In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta (cioè la metà più uno) di essi.

Documentazione da presentare per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione:

Domanda di autorizzazione alla cremazione con allegata la seguente documentazione:

  • Copia autentica del testamento, anche per estratto, rilasciata dal Notaio che ne ha curato la pubblicazione, da cui risulta l’espressa volontà del defunto ad essere cremato;

oppure

  • Domanda d’iscrizione ad associazione riconosciuta, convalidata dal Presidente dell’associazione stessa, contenente la manifestazione di volontà ad essere cremato, resa e sottoscritta dal defunto. Dichiarazione del Presidente dell’associazione, attestante che il defunto è rimasto regolarmente iscritto all’associazione fino all’ultimo istante della sua vita. (entrambi i documenti sono rilasciati dall’associazione).

oppure

  • La volontà alla cremazione del defunto espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta (cioè la metà più uno) di essi, viene manifestata, a norma delle disposizioni attualmente vigenti nella Regione Lombardia, all’Ufficiale dello Stato Civile, che la raccoglie redigendo un apposito processo verbale. Il coniuge o i parenti aventi titolo, pertanto, devono necessariamente recarsi dinanzi all’Ufficiale dello Stato Civile per rendere e sottoscrivere questa manifestazione di volontà. La normativa vigente offre comunque al cittadino la possibilità di rendere questa manifestazione di volontà non solo nel comune luogo di decesso (competente al rilascio dell’autorizzazione alla cremazione) ma anche, se preferisce, nel proprio comune di residenza o nel comune di residenza del defunto (se diversi, naturalmente, dal comune ove è avvenuto il decesso), che provvederanno poi a trasmetterla al comune luogo di decesso.

Attenzione: In tutti i casi in cui, in seguito al decesso, sia intervenuta la Procura della Repubblica (casi di morte improvvisa sulla pubblica via, od in cui vi siano anche solo indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta), il rilascio dell’autorizzazione alla tumulazione/inumazione/cremazione è subordinato alla presentazione del relativo nulla osta emesso dalla Procura della Repubblica.