NUOVA IMU 2020

 

Dal 1° gennaio 2020 l'IMU è regolata dall'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 160/2019. La novità più rilevante è l'abolizione della TASI: dal 2020 nel Comune di Pagazzano i fabbricati rurali strumentali dovranno versare l'IMU utilizzando l'aliquota dell'1 per mille.

I beni merce, sino allo scorso anno esenti da IMU, continueranno a beneficiare di tale esenzione anche per l'anno 2020.

 

A seguito delle novità introdotte dal 2020 il comune, con delibera di C.C. 11 del 27 maggio 2020, ha adottato il nuovo Regolamento di disciplina dell'IMU che annulla e sostituisce il precedente in vigore sino al 31 dicembre 2019.

 

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L'imposta annua dovuta per l'anno in corso si versa in 2 rate:

- la prima rata va versata entro il 16 giugno dell'anno in corso

- la seconda rata va versata entro il 16 dicembre dell'anno in corso 

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando le aliquote e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata va corrisposta a conguaglio, considerando le aliquote approvate per l'anno di riferimento.

In sede di prima dell'imposta (2020), la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto dovuto a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019, mentre in sede di saldo, l'imposta è dovuta per l'intero anno calcolando il conguaglio, sulla base delle aliquote approvate. 

E’ possibile effettuare il pagamento in UNICA SOLUZIONE entro il 16 giugno 2020

Il Comune di Pagazzano non ha apportato modifiche alle aliquote 2019 che pertanto sono quelle riportate nel prospetto precedente. I fabbricati rurali strumentali che lo scorso anno versavano la TASI dovranno versare l'IMU con identica aliquota.

 

ALIQUOTE IMU ANNO 2020

(approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27/05/2020)

ALIQUOTA          TIPOLOGIA IMMOBILI

 1,06%                  Altri immobili

 1,06%                  Fabbricati “D”

 0,1%                    Fabbricati rurali ad uso strumentale

 1,06%                 Terreni

 0,5%                    Abitazione principale classificata nelle categorie catastali  A/1, A/8 e A/9

                             e per le relative pertinenze (detrazione € 200,00)

 0,0%                    Fabbricati merce (sino al 2021)

 

CHI DEVE VERSARE L'IMU?

I possessori di immobili non esclusi dall'imposta, intendendosi per possessori:

- proprietari

- titolari del diritto reale di usufrutto

- titolari del diritto reale di uso - abitazione - enfiteusi - superficie

inoltre:

- il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli

- il concessionario di aree demaniali

- il locatario finanziario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto 

 

QUALI SONO GLI IMMOBILI ESCLUSI DALL'IMPOSTA? 

- le abitazioni principali e relative pertinenze (ad esclusione degli immobili in categoria A/1  A/8  A/9)

- gli alloggi e relative pertinenze possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non siano locati

- casa familiare e relative pertinenze assegnate al genitore affidatario dei figli

- un unico immobile e relative pertinenze per il personale appartenente a Forze armate di Polizia, VVFF e Prefetti 

- terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, comprese le società agricole 

 

IL VALORE IMPONIBILE AI FINI IMU?

Premesso che per la definizione di "immobili" si rimanda alla normativa speciale contenuta nella Legge n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili ottenuto con le diverse modalità sotto elencate:

 

FABBRICATI

 Il valore è costituito dalla rendita catastale, rivalutata del 5%, moltiplicata per

160 (per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A  e nelle categorie C/2 C/6 C/7 con esclusione della categoria A/10)

Esempio: fabbricato A/2 r.c. Euro 520,00, valore imponibile = (€ 520,00 x 5% x 160 = € 87.360,00)

140 (per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3 C/4 C/5)

Esempio: fabbricato C/3 r.c. Euro 870,00, valore imponibile = (€ 870,00 x 5% x 140 = € 127.890,00) 

80 (per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5)

Esempio: fabbricato D/5 r.c. Euro 9.400,00, valore imponibile = (€ 9.400,00 x 5% x 80 = € 789.600,00)

65 (per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei D/5)

55 (per i fabbricati classificati nel gruppo catastale C/1) 

 

AREE FABBRICABILI (art. 13 Regolamento IMU vigente)

La base imponibile è il valore venale in comune commercio da definirsi con riferimento temporale al 1° gennaio dell'anno di imposizione o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici.

Il valore venale dell'area deve essere determinato direttamente dal contribuente, eventualmente, ma non necessariamente, avvalendosi del contributo di un proprio tecnico di fiducia.

Il Comune di Pagazzano non ha approvato, per l'anno 2020, i valori minimi di riferimento, pertanto rimane valida la delibera di C.C. n. 15/2015 che approva i sottostanti valori unitari medi delle aree edificabili:  

Aree libere utilizzabili a fini edificatori residenziali (artt. 22 e 23 P.d.R.)

€    115,23

Piani Attuativi in corso

€    115,23

Ambiti di trasformazione residenziale soggetti a P.A. (art. 6 D.d.P)

€      57,62

 

 

Aree libere utilizzabili a fini edificatori produttivi (artt. 38 e 39 P.d.R.)

€    115,23

Piani Attuativi in corso

€    115,23

Ambiti di trasformazione produttiva soggetti a P.A. (art. 6 D.d.P)

€      57,62

 

TERRENI AGRICOLI

il valore imponibile è costituito da quello ottenuto applicando al reddito dominicale, risultante in catasto, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135.

Sono esenti da IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole.

 

RIDUZIONI BASE IMPONIBILE

La legge n. 160/2019 dispone, in alcuni casi, la riduzione della base imponibile qualora sussistano particolari condizioni riguardanti l'immobile oggetto di tassazione:

  • Fabbricati di interesse storico o artistico - Riduzione del 50% base imponibile
  • Fabbricati inagibili o inabitabili alle condizioni tutte di cui all'art. 16 del Regolamento IMU -  Riduzione del 50% base imponibile
  • Alloggi concessi in comodato d'uso gratuito ad un parente entro il primo grado alle condizioni tutte di cui all'art. 15 del Regolamento IMU - Riduzione del 50% base imponibile 
  • Abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998 - Riduzione del 25% base imponibile 

 

COME SI CALCOLA, QUANDO E COME SI PAGA?

l'IMU è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto.

  • Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.

 

CODICI TRIBUTO IMU:

I modelli F24 devono riportare il Codice Comune G233 che identifica il comune di Pagazzano e i codici tributo seguenti:

3912 (valido solo per abitazione principale categorie A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze)

3913 fabbricati rurali ad uso strumentale (solo fabbricati iscritti in categoria D/10 o provvisti di apposita annotazione di ruralità)

3914 terreni agricoli

3916 aree fabbricabili

3918 altri fabbricati ESCLUSE categorie D

3925 gruppo catastale D (ESCLUSO D/10) quota STATO aliquota sino al 7,6 per mille

3930 gruppo catastale D (ESCLUSO D/10) quota COMUNE aliquota eccedente il 7,6 per mille

 

Per le modalità di pagamento dei cittadini italiani residenti all'estero le modalità di versamento dal 01/01/2020 sono differenti:

I cittadini italiani residenti all'estero versano l'IMU alle scadenze ordinarie previste il 16 giugno (acconto) e 16 dicembre (saldo) utilizzando i modelli F24 e i relativi codici tributo.

Dall'anno 2020 non è più considerata abitazione principale quella posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'A.I.R.E., già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso e pertanto l'IMU è dovuta.

Il pagamento può essere fatto anche con bollettino di conto corrente postale, utilizzando il modello approvato dal DM 23/11/2012, riportante il numero di CC 1008857615 valido per qualsiasi comune. Il versamento va eseguito indicando il codice catastale del Comune di Pagazzano G233.

Se non fosse possibile utilizzare i modelli F24 e/o i bollettini postali, i residenti all'estero possono provvedere ai pagamenti della quota statale (nel caso di fabbricati D) effettuando un bonifico direttamente alla Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT) codice IBAN IT02G0100003245348006108000 mentre per la quota comunale utilizzando l'IBAN del Comune:

BCC BERGAMASCA ED OROBICA

Filiale di Pagazzano

IBAN CONTO IN TESORERIA: IT41H0894067650000020009411   

codice BIC ICRAITRRQ40 (per i pagamenti dall’estero) 

Come causale di versamento devono essere indicati: 

  • codice fiscale del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo stato estero di residenza, se posseduto 
  • la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e relativi codici tributo
  • l'annualità di riferimento
  • l'indicazione "acconto" o "saldo" nel caso di versamento in due rate oppure l'indicazione "acconto e saldo" nel caso di versamento in unica soluzione
  • l'indicazione "ravvedimento" qualora il pagamento eseguito riguardi la regolarizzazione di precedenti inadempimenti tributari 

La copia delle operazioni di versamento deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli 

 

VERSAMENTI MINIMI

Secondo quanto previsto dal Regolamento IMU, l'imposta non è dovuta se uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si riferisce all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto, saldo o conguaglio sempre dovuto anche se inferiore a 12,00 euro.

 

DICHIARAZIONI

Il termine per la presentazione della dichiarazione IMU (solo nel caso in cui sia dovuta) è il 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale la variazione si è verificata.

A titolo esemplificativo si ricorda che la principale tipologia di obbligo dichiarativo riguarda le AREE FABBRICABILI.